Norme per la circolazione
macchine agricole e trattori




Pensiamo ci sia molta confusione in materia di normativa vigente per la circolazione dei mezzi agricoli, 
è necessaria innanzitutto la classificazione,
ci sono delle sagome limite, il carico deve essere sistemato in determinato modo
i traini possibili, quali sono i documenti necessari alla circolazione e la copertura assicurativa

Qualche curiosità .....

Classificazione delle macchine agricole
art.57 C.d.S.
Pannelli di segnalazione
art.265/266 C.d.S
Sagome e masse limite
art.104 C.d.S


Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si suddividono in :
Semoventi : 
Trattrici agricole :
Macchine a motore con o senza piano di carico, atte alla trazione eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate 
Macchine operatrici agricole a 2 o più assi :
macchine munite o predisposte per l'applicazione di apparecchiature (mietitrebbie, raccoglimais...) 
Macchine agricole ad 1 asse :
Macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente 

Trainate : 
Macchine agricole operatrici :
Macchine per l'esecuzione di operazioni agricolo e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi 
Rimorchi agricoli :
Veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole, possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole;
qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente


Le macchine agricole eccezionali e quelle equipaggiate con attrezzature portate o semiportate devono essere dotate di :


Pannelli di segnalazione a strisce bianche/rosse di dimensioni 50x50 cm da collocare nella parte posteriore del veicolo 

Pannelli rettangolari a strisce gialle/rosse che segnalano la presenza di attrezzi portati o semiportati 

Dispositivo supplementare di luce gialla o arancione posto nel punto più alto del mezzo e può essere amovibile. Lo stesso deve essere in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso della fanaleria. L'uso improprio è sanzionabile. 

La circolazione di macchine agricole con fanaleria alterata, danneggiata o mancante, comporta oltre ad una sanzione pecuniaria, la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione (art.112)













Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada, si applicano, per la sagoma limite, le norme stabilite dall'art.61 del C.d.S. rispettivamente per i veicoli in genereale e per i rimorchi.
Ogni veicolo compreso il suo carico non deve superare : 
- metri 2.55 in larghezza 
- metri 4.00 in altezza 
- metri 12.00 in lunghezza 
- metri 16.50 se complessi - macchina agricola semovente e trainata (art.105 com.1)

Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo portato o semiportato devono rispondere alle seguenti condizioni :

sbalzo anteriore non deve essere superiore al 60% della trattrice non zavorrata 
sbalzo posteriore non deve essere superiore al 90% della lunghezza della trattrice non zavorrata 
lunghezza complessiva dell'insieme data dalla somma dei due sbalzi e del passo della trattrice agricola, non deve superare il doppio di quella della trattrice non zavorrata 
sporgenza laterale non deve eccedere di 1,60 mt. dal piano mediano verticale longitudinale della trattrice e in ogni caso, nei limiti previsti in mt.2.55. 



Le macchine agricole che per necessità hanno sagome oppure masse superiori a quelle sopraindicate, sono considerate "eccezionali", pertanto per circolare su strada devono essere munite di autorizzazione valida un anno e rinnovabile (rilasciata dall'Anas per le strade statali e la Provincia per le altre strade).
Nel caso in cui sia prevista la scorta (larghezza oltre i mt.3.20) la stessa dovrà precedere il veicolo ad una distanza non inferiore a 75 mt. e non superiore a 150 mt.
Le macchine eccezionali sia per dimensioni che per peso (superiore ai 75 q.li) necessitano inoltre di un permesso rilasciato dalla Prefettura, quando circolano su strade statali nei giorni festivi ed in altri particolari giorni segnalati dalla Prefettura stessa. 
Il permesso dura 3 mesi.
Traino di macchine agricole
art.105 C.d.S
Documenti di circolazione
art.108/110 C.d.S
Copertura assicurativa
art.193 C.d.S


I convogli formati da macchina agricola semovente e macchina agricola trainata non possono superare la lunghezza di mt.16.50.
Nel limite dei mt.16.50 le trattrici possono trainare un solo rimorchio e non più di due macchine operatrici agricole , se munite di dispositivi di frenatura comandati dalla motrice.
Alle trattrici con attrezzi portati anteriormente, è fatto divieto di traino di macchine agricole rimorchiate, sprovviste di dispositivo di frenatura, anche se considerate parte integrante del veicolo traente.

Per poter effettuare il traino occorre che : 
- la massa del veicolo trainato non superi la massa rimorchiabile del trattore 
- sia rispettato il rapporto di rimorchiabilità 
- gli organi di traino (timone, gancio, occhioni) siano di tipo approvato e tra loro compatibili 









Le macchine agricole per poter circolare devono essere munite di carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica alla circolazione.
La carta di circolazione è prevista per : 
- le trattrici agricole 
- le operatrici semoventi a due o più assi (mietitrebbiatrici ....) 
- i rimorchi agricoli di massa complessiva superiore a 1.5 t. 

Il certificato d'idoneità tecnica è previsto per : 
- le operatrici semoventi ad un asse (se munite di conformità del costruttore) 
- le operatrice agricole trainate 
- rimorchi agricoli di massa complessiva inferiore a 1,5 t. 

Sono privi di documenti di circolazione i seguenti veicoli : 
- le attrezzature portate o semiportate (in quanto fanno parte integrante della trattrice sulla quale sono montate) 
- gli aratri, gli erpici e le seminatrici 

Sanzioni 
In caso di circolazione su strada di mezzi privi documenti (carta di circolazione o certificato di idoneità) è prevista una sanzione di Euro 131.20.


La circolazione su strada delle macchine agricole è soggetta all'obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (ai sensi dell'art.193 del CdS) 
Pertanto tutte le macchine agricole collaudate e dotate di targa e libretto di circolazione devono essere assicurate.
Gli attrezzi portati facendo parte della trattrice sono quindi esenti da qualsiasi assicurazione singola.

I rimorchi agricoli superiori a 15 q.li di portata complessiva, quando agganciati alla trattrice, sono coperti dalle polizze dall'assicurazione della trattrice (verificare che la polizza preveda l'estensione al traino).
Si consiglia comunque sempre un'autonoma assicurazione anche per la copertura del rischio statico. 

Sanzioni 
In caso di circolazione su strada di mezzi privi di copertura assicurativa verso terzi è prevista una sanzione di Euro 655,90, con il sequestro del mezzo ed eventuale confisca nel caso del mancato pagamento entro 60 gg. e copertura assicurativa. Se l'assicurazione viene attivata tra il 16° ed il 30° giorno dalla scadenza della polizza , la sanzione è ridotta ad un quarto
Le macchine agricole non soggette ad immatricolazione, ma al solo certificato di idoneità , e le macchine operatrici agricolea due o più assi (escluse le mietitrebbie) ed i rimorchi inferiori a 15 q.li già in circolazione alla data del 06.05.97 sprovviste di documenti di circolazione, si applicano le morme previgenti per le quali non era previsto alcun documento di circolazione (D.M. 4/9/96 n.568).
La circolazione su strada di detti veicoli non soggetti a documenti di circolazione, deve essere accompagnata da una dichiarazione, datata e firmata dal proprietario del veicolo stesso, riportante la fabbrica, il tipo ed il numero di telaio del mezzo, nella quale sia attestato che l'immissione in circolazione è avvenuta in vigenza del D.P.R. 393/59 (previgente codice della strada) ovvero, entro la data del 06.05.97 in quanto conforme alle norme al riguardo prescritte.
Per le macchine soggette ad immatricolazione, il trasferimento di proprietà o di residenza del titolare vanno inoltrate entro 30 giorni all'UMA (Utenti Motori Agricoli) per la relativa variazione sulla carta di circolazione
Sistemazione carico
art.164 C.d.S
Targhe e targhe ripetitrici
Uffici U.M.A

Il carico sui veicoli deve essere sistemato in modo tale da evitare la caduta o la dispersione dello stesso. La sistemazione del carico deve essere fatta in modo che: 
- sia assicurata al conducente la piena visibilità . 
- sia garantita la piena libertà di guida 
- sia evitato il pericolo di caduta 
- sia evitato l'occultamento della fanaleria e delle targhe dei mezzi 
- il carico deve essere contenuto entro il perimetro del mezzo 
- fermo restando i limiti di sagoma di cui all'art.61/1 possono essere trasportate cose che sporgono fuori della sagoma del veicolo, purchè la sporgenza non superi 30 cm.di distanza dalle luci di posizioni ant.e posteriori 
il carico non può sporgere nella parte anteriore del veicolo 
- Posteriormente può sporgere entro i 3/10 della lunghezza del veicolo e comunque, non oltre i limiti di sagoma previsti per quella categoria di veicolo. Tale sporgenza deve essere segnalata con uno o due pannelli posti all'estremità di cm50x50 a strisce bianche e rosse. 
- La merce non deve strisciare sul terreno


Le macchine agricole semoventi (trattrici e macchine operatrici agricole) ed i rimorchi agricoli di massa complessiva superiore a 1.5 t. per circolare su strada devono essere muniti di una targa contenente i dati d'immatricolazione.
In caso di variazione di residenza del proprietario o di proprietà del veicolo, anche se fuori provincia, il numero di targa di prima immatricolazione non cambia. 
In caso di smarrimento delle targhe si procede sempre alla reimmatricolazione del veicolo, in caso di smarrimento del libretto di circolazione, si procede alla richiesta di duplicato, dopo aver denunciato lo stesso alle Sedi competenti delle Forze dell'Ordine.

L'ultimo elemento del convoglio dev'essere individuato con la targa ripetitrice della macchina agricola trainante. 
La targa di immatricolazione deve essere installata in prossimità del margine destro del lato posteriore del veicolo.

Sanzioni 
In caso di circolazione su strada di mezzi privi di targa di immatricolazione è prevista una sanzione di Euro 65,60. Se la targa non è chiaramente leggibile la sanzine è di Euro 32.80. Se la targa è contraffatta o non appartiene al veicolo circolante la sanzione varia da Euro 1.550 a 6.200 con il sequestro del mezzo e la confisca.


L'Ente UMA (Utenti Motori Agricoli) è preposto all'espletamento di tutte le pratiche relative al mondo dell'agricoltura, 
Funziona come il Pubblico Registro.
Rilascia targhe, libretti di circolazione, passaggi di proprietà, l'assegnazione del gasolio agricolo agevolato e quant'altro riguarda il mondo agricolo. 
I soggetti beneficiari del carburante agevolato sono i coltivatori diretti, imprenditori agricoli iscritti alla CCIAA, cooperative agricole, consorzi di bonifica e irrigazione, imprese agromeccaniche iscritte al registro imprese (contoterzisti). Per verificare l'indirizzo e i dati dell'Uma di competenza si consiglia di visitare la pagina

Elenco sedi UMA











Patente di guida macchine agricole

Per guidare le macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, occorre aver ottenuto una delle seguenti tipologie di patente: 
Categoria A per macchine agricole e loro complessi che non superano i 40 km/h, che non trasportino altre persone oltre il conducente e che non eccedano i seguenti limiti di massa e sagoma : 
Larghezza m.1.60 
Lunghezza m.4.00 
Altezza m. 2.50 
Massa massima t. 2.50 
Categoria B per tutte le macchine agricole e/o i complessi di veicoli comprese le macchine agricole eccezionali e le macchine operatrici di qualsiasi massa. 
Categoria Cper le macchine operatrici eccezionali